Codice di Condotta

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

  • adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
  • astenersi dall’adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;
  • evitare atteggiamenti nei confronti di altri che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
  • astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
  • comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante;

I tesserati devono:

  • collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
  • segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I Dirigenti sportivi e i tecnici devono:

  • evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, specie se minori;
  • promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  • porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
  • organizzare l’attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l’attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
  • astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, e comunque acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
  • astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società (ReCaviD) e/o al Safeguarding Office della FISR;
  • astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
  • impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
  • segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  • dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  • sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  • conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  • segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall’Associazione e/o al Safeguarding Office della FISR situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

  • rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
  • rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
  • mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
  • evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
  • astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, e comunque acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

I punti precedenti in caso di atleti minori devono ritenersi vigenti nei confronti di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli atleti.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

L’Associazione quando instaura un rapporto giuridico con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile Safeguarding dell’Associazione o al Safeguarding Office della FISR attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.fisr.it/safeguarding.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile ReCAViD dell’Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FISR.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile Safeguarding dell’Associazione.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della FISR sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

 Il presente Codice di Condotta è stato approvata con delibera dell’Assemblea del 05 Marzo 2025


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